Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto
legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato
dalla legge di conversione 21 maggio 2004
n. 128
La legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni sanziona le specifiche violazioni
ai diritti d'autore e connessi, tra le quali
la riproduzione, la comunicazione al pubblico,
la messa a disposizione del pubblico, il
noleggio e il prestito, l'estrazione, il
reimpiego, la pubblica esecuzione e la diffusione
illecite.
Alle specifiche violazioni si applicano le
sanzioni penali e/o amministrative previste
dagli articoli da 171 a 174-quinquies della
legge 633/1941.
Gli articoli da 171 a 174-quinquies della
legge 633/1941 prevedono quanto di seguito
riportato.
[Attenzione: la pubblicazione del testo non
ha carattere di ufficialità]
Articolo 171
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e
dall'articolo 171-ter, è punito con la multa
da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque,
senza averne diritto, a qualsiasi scopo e
in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico,
diffonde, vende o mette in vendita o pone
altrimenti in commercio un'opera altrui o
ne rivela il contenuto prima che sia reso
pubblico, o introduce e mette in circolazione
nel territorio dello Stato esemplari prodotti
all'estero contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico
o diffonde con o senza variazioni od aggiunte,
una opera altrui adatta a pubblico spettacolo
od una composizione musicale. La rappresentazione
o esecuzione comprende la proiezione pubblica
dell'opera cinematografica, l'esecuzione
in pubblico delle composizioni musicali inserite
nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione
mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti
lettere mediante una delle forme di elaborazione
previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue
o rappresenta un numero di esecuzioni o di
rappresentazioni maggiore di quello che aveva
il diritto rispettivamente di produrre o
di rappresentare;
e) (Abrogato);
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette
su filo o per radio o registra in dischi
fonografici o altri apparecchi analoghi le
trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche
o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi
indebitamente registrati.
La pena è della reclusione fino ad un anno
o della multa non inferiore a lire 1.000.000
se i reati di cui sopra sono commessi sopra
un'opera altrui non destinata alla pubblicazione,
ovvero con usurpazione della paternità dell'opera,
ovvero con deformazione, mutilazione o altra
modificazione dell'opera medesima, qualora
ne risulti offesa all'onore od alla reputazione
dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al
terzo ed al quarto comma dell'articolo 68
comporta la sospensione della attività di
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione da sei mesi ad un anno nonché
la sanzione amministrativa pecuniaria da
due a dieci milioni di lire.
Articolo 171-bis
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne
profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale
o concede in locazione programmi contenuti
in supporti non contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE),
è soggetto alla pena della reclusione da
sei mesi a tre anni e della multa da lire
cinque milioni a lire trenta milioni. La
stessa pena si applica se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
funzionale di dispositivi applicati a protezione
di un programma per elaboratori. La pena
non è inferiore nel minimo a due anni di
reclusione e la multa a lire trenta milioni
se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto,
su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce,
comunica, presenta o dimostra in pubblico
il contenuto di una banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies
e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o
il reimpiego della banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis
e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede
in locazione una banca di dati, è soggetto
alla pena della reclusione da sei mesi a
tre anni e della multa da lire cinque milioni
a lire trenta milioni. La pena non è inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e la
multa a lire trenta milioni se il fatto è
di rilevante gravità.
Articolo 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso
non personale, con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da cinque a trenta
milioni di lire chiunque per trarne profitto:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette
o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento,
in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno
destinata al circuito televisivo, cinematografico,
della vendita o del noleggio, dischi, nastri
o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive
assimilate o sequenze di immagini in movimento;
a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne
profitto, comunica al pubblico immettendola
in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore,
o parte di essa;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde
in pubblico, con qualsiasi procedimento,
opere o parti di opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali,
ovvero multimediali, anche se inserite in
opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione
o riproduzione, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, pone in commercio,
concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a
mezzo della televisione con qualsiasi procedimento,
trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare
in pubblico le duplicazioni o riproduzioni
abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione,
pone in commercio, vende, noleggia, cede
a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della radio o della televisione
con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento, od altro supporto
per il quale è prescritta, ai sensi della
presente legge, l'apposizione di contrassegno
da parte della Società italiana degli autori
ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno
medesimo o dotati di contrassegno contraffatto
o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo
distributore, ritrasmette o diffonde con
qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto
per mezzo di apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni
ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato,
detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, vende, concede in noleggio,
cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente,
installa dispositivi o elementi di decodificazione
speciale che consentono l'accesso ad un servizio
criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza
per la vendita o il noleggio, o detiene per
scopi commerciali, attrezzature, prodotti
o componenti ovvero presta servizi che abbiano
la prevalente finalità o l'uso commerciale
di eludere efficaci misure tecnologiche di
cui all'art. 102 -quater ovvero siano principalmente
progettati, prodotti, adattati o realizzati
con la finalità di rendere possibile o facilitare
l'elusione di predette misure. Fra le misure
tecnologiche sono comprese quelle applicate,
o che residuano, a seguito della rimozione
delle misure medesime conseguentemente a
iniziativa volontaria dei titolari dei diritti
o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari
di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione
di provvedimenti dell'autorità amministrativa
o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni
elettroniche di cui all'articolo 102 -quinquies
, ovvero distribuisce, importa a fini di
distribuzione, diffonde per radio o per televisione,
comunica o mette a disposizione del pubblico
opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni
elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro
anni e con la multa da cinque a trenta milioni
di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde
abusivamente, vende o pone altrimenti in
commercio, cede a qualsiasi titolo o importa
abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari
di opere tutelate dal diritto d'autore e
da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività
di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti
connessi, si rende colpevole dei fatti previsti
dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite
di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare
tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti
nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di
cui agli articoli 30 e 32-bis del codice
penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno
o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione
nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno
della concessione o autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività
produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione
delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti
commi sono versati all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i pittori e
scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.
Articolo 171-quater
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, è punito con l'arresto sino ad un
anno o con l'ammenda da lire un milione a
lire dieci milioni chiunque, abusivamente
ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede
in uso a qualunque titolo, originali, copie
o supporti lecitamente ottenuti di opere
tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio,
video o audio-video delle prestazioni artistiche
di cui all'art. 80.
Articolo 171-quinquies
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla
presente legge è equiparata alla concessione
in noleggio la vendita con patto di riscatto
ovvero sotto condizione risolutiva quando
sia previsto che nel caso di riscatto o di
avveramento della condizione il venditore
restituisca una somma comunque inferiore
a quella pagata oppure quando sia previsto
da parte dell'acquirente, al momento della
consegna, il pagamento di una somma a titolo
di acconto o ad altro titolo comunque inferiore
al prezzo di vendita.
Articolo 171-sexies
1. Quando il materiale sequestrato è, per
entità, di difficile custodia, l'autorità
giudiziaria può ordinarne la distruzione,
osservate le disposizioni di cui all'articolo
83 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti
e dei materiali serviti o destinati a commettere
i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter
e 171-quater nonché delle videocassette,
degli altri supporti audiovisivi o fonografici
o informatici o multimediali abusivamente
duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati,
detenuti o introdotti sul territorio nazionale,
ovvero non provvisti di contrassegno SIAE,
ove richiesto, o provvisti di contrassegno
SIAE contraffatto o alterato, o destinato
ad opera diversa. La confisca è ordinata
anche nel caso di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi
si applicano anche se i beni appartengono
ad un soggetto giuridico diverso, nel cui
interesse abbia agito uno dei partecipanti
al reato.
Articolo 171-septies
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma
1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti
non soggetti al contrassegno di cui all'articolo
181-bis, i quali non comunicano alla SIAE
entro trenta giorni dalla data di immissione
in commercio sul territorio nazionale o di
importazione i dati necessari alla univoca
identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, a chiunque dichiari falsamente
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di
cui all'articolo 181-bis, comma 2, della
presente legge.
Articolo 171-octies
1. Qualora il fatto non costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni chiunque
a fini fraudolenti produce, pone in vendita,
importa, promuove, installa, modifica, utilizza
per uso pubblico e privato apparati o parti
di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via
cavo, in forma sia analogica sia digitale.
Si intendono ad accesso condizionato tutti
i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
italiane o estere in forma tale da rendere
gli stessi visibili esclusivamente a gruppi
chiusi di utenti selezionati dal soggetto
che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente
dalla imposizione di un canone per la fruizione
di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di
reclusione e la multa a lire trenta milioni
se il fatto è di rilevante gravità .
Articolo 171-novies
1. La pena principale per i reati di cui
agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater
è diminuita da un terzo alla metà e non si
applicano le pene accessorie a colui che,
prima che la violazione gli sia stata specificatamente
contestata in un atto dell'autorità giudiziaria,
la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte
le informazioni in suo possesso, consente
l'individuazione del promotore o organizzatore
dell'attività illecita di cui agli articoli
171-ter e 171-quater, di altro duplicatore
o di altro distributore, ovvero il sequestro
di notevoli quantità di supporti audiovisivi
e fonografici o di strumenti o materiali
serviti o destinati alla commissione dei
reati.
2. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano al promotore o organizzatore
delle attività illecite previste dall'articolo
171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter,
comma 1.
Articolo 172
Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono
commessi per colpa la pena è della sanzione
amministrativa sino a lire 2.000.000.
Con la stessa pena è punito chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in
violazione del disposto degli artt. 180 e
183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli
artt. 153 e 154;
c) viola le norme degli artt. 175 e 176.
Articolo 173
Le sanzioni previste negli articoli precedenti
si applicano quando il fatto non costituisce
reato più grave previsto dal codice penale
o da altre leggi.
Articolo 174
Nei giudizi penali regolati da questa sezione
la persona offesa, costituitasi parte civile,
può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione
dei provvedimenti e delle sanzioni previsti
dagli artt. 159 e 160.
Articolo 174-bis
1. Ferme le sanzioni penali applicabili,
la violazione delle disposizioni previste
nella presente sezione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio
del prezzo di mercato dell'opera o del supporto
oggetto della violazione, in misura comunque
non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo
non è facilmente determinabile, la violazione
è punita con la sanzione amministrativa da
euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa
si applica nella misura stabilita per ogni
violazione e per ogni esemplare abusivamente
duplicato o riprodotto.
Articolo 174-ter
1. Chiunque abusivamente utilizza, anche
via etere o via cavo, duplica, riproduce,
in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento,
anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere
le misure tecnologiche di protezione, opere
o materiali protetti, oppure acquista o noleggia
supporti audiovisivi, fonografici, informatici
o multimediali non conformi alle prescrizioni
della presente legge, ovvero attrezzature,
prodotti o componenti atti ad eludere misure
di protezione tecnologiche è punito, purché
il fatto non concorra con i reati di cui
agli articoli 171, 171 -bis , 171 -ter ,
171 -quater , 171 -quinquies , 171- septies
e 171- octies , con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni
accessorie della confisca del materiale e
della pubblicazione del provvedimento su
un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per
la quantità delle violazioni o delle copie
acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa
è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto
è punito con la confisca degli strumenti
e del materiale, con la pubblicazione del
provvedimento su due o più giornali quotidiani
a diffusione nazionale o su uno o più periodici
specializzati nel settore dello spettacolo
e, se si tratta di attività imprenditoriale,
con la revoca della concessione o dell'autorizzazione
di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione
per l'esercizio dell'attività produttiva
o commerciale.
Articolo 174-quater
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative,
applicati ai sensi degli articoli 174 -bis
e 174 -ter , affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati,
con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze:
a ) in misura pari al cinquanta per cento
ad un Fondo iscritto allo stato di previsione
del Ministero della giustizia destinato al
potenziamento delle strutture e degli strumenti
impiegati nella prevenzione e nell'accertamento
dei reati previsti dalla presente legge.
Il Fondo è istituito con decreto adottato
dal Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
b ) nella restante misura, ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per la promozione delle campagne
informative di cui al comma 3 –bis dell'articolo
26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni.
Articolo 174-quinquies
1. Quando esercita l'azione penale per taluno
dei reati non colposi previsti dalla presente
sezione commessi nell'àmbito di un esercizio
commerciale o di un'attività soggetta ad
autorizzazione, il pubblico ministero ne
dà comunicazione al questore, indicando gli
elementi utili per l'adozione del provvedimento
di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione
di cui al comma 1, il questore, sentiti gi
interessati, può disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione dell'esercizio o
dell'attività per un periodo non inferiore
a quindici giorni e non superiore a tre mesi,
senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente
adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati
di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo
di sanzione amministrativa accessoria, la
cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività
per un periodo da tre mesi ad un anno, computata
la durata della sospensione disposta a norma
del comma 2. Si applica l'articolo 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
recidiva specifica è disposta la revoca della
licenza di esercizio o dell'autorizzazione
allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche nei confronti degli stabilimenti
di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione
e postproduzione, nonché di masterizzazione,
tipografia e che comunque esercitino attività
di produzione industriale connesse alla realizzazione
dei supporti contraffatti e nei confronti
dei centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all'art.
45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
e successive modificazioni, sono sospese
in caso di esercizio dell'azione penale;
se vi è condanna, sono revocate e non possono
essere nuovamente concesse per almeno un
biennio .”